DI e SNC

Punti in comune tra DI e SNC

  1. Nessun capitale minimo

    • Per entrambe le forme non è richiesto un capitale minimo prescritto dalla legge.

  2. Costituzione semplice

    • DI: una sola persona avvia l’attività.

    • SNC: due o più persone si associano per gestire l’attività insieme.

    • Nessun atto notarile obbligatorio.

  3. Nessuna personalità giuridica distinta

    • L’utile è reddito privato (nella DI per il titolare, nella SNC per i singoli soci).

    • Nella DI, il patrimonio dell’impresa appartiene al titolare; nella SNC, appartiene in comune ai soci.

  4. Responsabilità illimitata

    • La responsabilità non è limitata al patrimonio dell’impresa come nella Sagl o nella SA.

  5. Registro di commercio / Contabilità

    • SNC: iscrizione obbligatoria nel registro di commercio. DI: di principio da CHF 100’000.00 di cifra d’affari nell’ultimo esercizio, fatte salve le eccezioni legali. Altrimenti è possibile iscriversi volontariamente.

    • Da CHF 500’000.00 di cifra d’affari nell’ultimo esercizio: contabilità e presentazione dei conti secondo gli art. 957 segg. CO; al di sotto è sufficiente una contabilità semplificata.


Differenze tra DI e SNC

  1. Persone

    • DI: esattamente 1 persona fisica.

    • SNC: minimo 2 persone fisiche.

  2. Responsabilità

    • DI: il titolare risponde in modo illimitato con il proprio patrimonio privato.

    • SNC: prima risponde il patrimonio della società, poi tutti i soci rispondono personalmente, in modo illimitato e solidale (ciascuno può essere chiamato a rispondere dell’intero importo).

  3. Ditta (nome dell’impresa)

    • DI: il cognome del titolare deve comparire nella ditta.

    • SNC: il nome può essere scelto liberamente, ma deve indicare la forma giuridica (per es. «SNC»).

  4. Gestione / Decisioni

    • DI: controllo totale in mano a una sola persona.

    • SNC: in linea di principio, tutti i soci hanno diritto di amministrare e firmare, salvo diverso accordo.

  5. Continuità

    • DI: legata al titolare; l’attività può essere trasferita a un’altra persona o società.

    • SNC: può proseguire sulla base di un accordo appropriato, con almeno due soci.

Costituzione di una ditta individuale
Forfait CHF 280.-

Costituzione di una società in nome collettivo
Forfait CHF 380.-

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