Condizioni di base
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La titolare o il titolare è una sola persona fisica.
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La persona deve avere l’esercizio dei diritti civili, ossia essere, in linea di principio, maggiorenne e capace di discernimento.
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Non è richiesto alcun capitale minimo. L’attività può essere avviata senza una costituzione formale né un atto pubblico.
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La ditta, ossia il nome ufficiale dell’impresa, deve contenere il cognome della titolare o del titolare. Sono ammesse aggiunte di fantasia o riferimenti all’attività, ad esempio «M. Keller Creative Studio», purché siano conformi alle disposizioni legali.
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Iscrizione nel registro di commercio:
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L’iscrizione è di principio obbligatoria se nell’ultimo esercizio è stata realizzata una cifra d’affari di almeno CHF 100’000.00. Si sommano le cifre d’affari delle ditte individuali appartenenti alla stessa persona. Le libere professioni e l’agricoltura sono esentate, salvo che l’attività sia esercitata in forma commerciale.
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Al di sotto di questa soglia, è possibile iscriversi volontariamente. L’iscrizione può, in particolare, rafforzare la credibilità dell’impresa e conferisce alla ditta la protezione prevista dalla legge.
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Contabilità:
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Se la cifra d’affari dell’ultimo esercizio è inferiore a CHF 500’000.00, è sufficiente una contabilità semplificata delle entrate, delle uscite e del patrimonio.
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A partire da una cifra d’affari di CHF 500’000.00 realizzata nell’ultimo esercizio, la ditta individuale deve tenere la contabilità e presentare i conti conformemente agli art. 957 segg. CO.
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Responsabilità: la titolare o il titolare risponde personalmente e illimitatamente degli impegni dell’impresa, anche con il proprio patrimonio privato.
Basi legali della ditta individuale
Le principali disposizioni applicabili si trovano nel Codice delle obbligazioni svizzero, in particolare:
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le disposizioni relative alla ditta, in particolare gli art. 944 e 945 CO, che disciplinano la formazione della ditta di un’impresa individuale;
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le disposizioni relative alla contabilità e alla presentazione dei conti, in particolare gli art. 957 segg. CO.
Ordinanza sul registro di commercio
L’obbligo d’iscrizione è disciplinato dall’art. 931 CO. L’Ordinanza sul registro di commercio (ORC) regola le modalità della notificazione e dell’iscrizione.
Gli emolumenti del registro di commercio sono stabiliti dall’Ordinanza sugli emolumenti in materia di registro di commercio (OEm-RC).





