La società anonima
La società anonima (SA) è una società di capitali prevista dal diritto svizzero.
La SA appartiene al gruppo delle società di capitali. In quanto persona giuridica, la SA è titolare autonoma di diritti e doveri: può acquisire proprietà, stipulare contratti, agire in giudizio ed essere citata in giudizio. Il capitale azionario deve ammontare ad almeno CHF 100’000. Alla costituzione deve essere liberato almeno il 20 % del valore nominale di ogni azione e, complessivamente, almeno CHF 50’000. I conferimenti possono essere effettuati in denaro o mediante conferimenti in natura ammessi dalla legge. In caso di liberazione parziale di azioni nominative, la parte non liberata resta dovuta alla società. Le azioni al portatore possono essere emesse soltanto se interamente liberate.
Sono possibili i seguenti tipi di azioni
- Azioni al portatore: ammesse soltanto se la società ha titoli di partecipazione quotati in borsa o se le azioni al portatore rivestono la forma di titoli contabili ai sensi della legge sui titoli contabili
- Azioni nominative (azioni per le quali l’azionista è iscritto nel libro delle azioni della società)
Il nome della società è liberamente scelto (definito come “ditta”) ma deve essere unico a livello nazionale. La forma giuridica (“SA”) deve essere indicata nella denominazione. Una SA può rinunciare alla revisione limitata con il consenso di tutti gli azionisti, se non supera dieci posti di lavoro a tempo pieno in media annua e non è soggetta alla revisione ordinaria.
La costituzione avviene mediante la redazione di un atto pubblico, nel quale sono definiti gli statuti, i singoli conferimenti e gli organi al momento della costituzione. La SA acquista la personalità giuridica con l’iscrizione nel registro di commercio.





