EU & KIG

Punti in comune DI e SNC

  1. Nessun capitale minimo

    • Entrambe le forme possono essere create senza capitale iniziale.

  2. Costituzione semplice

    • DI: una sola persona avvia l’attività.

    • SNC: due o più persone si associano per gestire l’attività insieme.

    • Nessun atto notarile obbligatorio.

  3. Nessuna persona giuridica separata

    • L’utile è reddito privato (nella DI per il titolare, nella SNC per i singoli soci).

    • Il patrimonio dell’impresa appartiene direttamente alle persone.

  4. Responsabilità senza protezione

    • Non esiste una protezione della responsabilità come nella Sagl o nella SA.

  5. Registro di commercio / Contabilità

    • Entrambe sono iscritte a registro di commercio (per la DI l’iscrizione diventa obbligatoria a partire da una certa dimensione).

    • Da 500 000 CHF di cifra d’affari all’anno: contabilità in partita doppia obbligatoria.


Differenze DI vs SNC

  1. Persone

    • DI: esattamente 1 persona fisica.

    • SNC: minimo 2 persone fisiche.

  2. Responsabilità

    • DI: il titolare risponde in modo illimitato con il proprio patrimonio privato.

    • SNC: prima risponde il patrimonio della società, poi tutti i soci rispondono personalmente, in modo illimitato e solidale (ciascuno può essere chiamato per l’intero importo).

  3. Nome verso l’esterno

    • DI: il cognome del titolare deve comparire nella ditta.

    • SNC: nome libero possibile, ma la forma giuridica deve essere indicata (per es. «SNC»).

  4. Gestione / Decisioni

    • DI: controllo totale in mano a una sola persona.

    • SNC: in principio tutti i soci hanno diritto di amministrare e firmare, salvo diverso accordo.

  5. Continuità

    • DI: è legata a una sola persona. Se quella persona smette, la DI finisce.

    • SNC: può essere proseguita dagli altri soci.

Costituzione d’Impresa Individuale
Forfait CHF 280.-

Costituzione di una Società in Nome Collettivo
Forfait CHF 380.-

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