Punti in comune DI e SNC
-
Nessun capitale minimo
-
Entrambe le forme possono essere create senza capitale iniziale.
-
-
Costituzione semplice
-
DI: una sola persona avvia l’attività.
-
SNC: due o più persone si associano per gestire l’attività insieme.
-
Nessun atto notarile obbligatorio.
-
-
Nessuna persona giuridica separata
-
L’utile è reddito privato (nella DI per il titolare, nella SNC per i singoli soci).
-
Il patrimonio dell’impresa appartiene direttamente alle persone.
-
-
Responsabilità senza protezione
-
Non esiste una protezione della responsabilità come nella Sagl o nella SA.
-
-
Registro di commercio / Contabilità
-
Entrambe sono iscritte a registro di commercio (per la DI l’iscrizione diventa obbligatoria a partire da una certa dimensione).
-
Da 500 000 CHF di cifra d’affari all’anno: contabilità in partita doppia obbligatoria.
-
Differenze DI vs SNC
-
Persone
-
DI: esattamente 1 persona fisica.
-
SNC: minimo 2 persone fisiche.
-
-
Responsabilità
-
DI: il titolare risponde in modo illimitato con il proprio patrimonio privato.
-
SNC: prima risponde il patrimonio della società, poi tutti i soci rispondono personalmente, in modo illimitato e solidale (ciascuno può essere chiamato per l’intero importo).
-
-
Nome verso l’esterno
-
DI: il cognome del titolare deve comparire nella ditta.
-
SNC: nome libero possibile, ma la forma giuridica deve essere indicata (per es. «SNC»).
-
-
Gestione / Decisioni
-
DI: controllo totale in mano a una sola persona.
-
SNC: in principio tutti i soci hanno diritto di amministrare e firmare, salvo diverso accordo.
-
-
Continuità
-
DI: è legata a una sola persona. Se quella persona smette, la DI finisce.
-
SNC: può essere proseguita dagli altri soci.
-
Costituzione d’Impresa Individuale
Forfait CHF 280.-
Costituzione di una Società in Nome Collettivo
Forfait CHF 380.-






