La Società Anonima
La Società Anonima (abbreviata SA) (in francese Société Anonyme (SA); in inglese Limited (Ltd.)) è una forma giuridica di società di capitali prevista dal diritto societario svizzero.
La SA appartiene al gruppo delle società di capitali. In quanto persona giuridica, la SA è titolare autonoma di diritti e doveri: può acquisire proprietà, stipulare contratti, agire in giudizio e essere citata in giudizio. Per costituire una SA è necessario un capitale azionario minimo di CHF 100’000, di cui almeno il 20% o comunque almeno CHF 50’000 devono essere immediatamente disponibili in contanti o sotto forma di conferimenti in natura (cosiddetta “costituzione qualificata”). La parte mancante del capitale azionario deve essere contabilizzata come ‘capitale azionario non liberato’, cosa possibile solo con azioni nominative. Le azioni al portatore devono essere interamente liberate (= versate).
Sono possibili i seguenti tipi di azioni
- Azioni al portatore (intestate al portatore, facilmente trasferibili)
- Azioni nominative (azioni in cui l’azionista è registrato nel libro soci della società)
Il nome della società è liberamente scelto (definito come “ditta”) ma deve essere unico a livello nazionale. La forma giuridica (“SA”) deve essere indicata nella denominazione. In una SA si può rinunciare all’organo di revisione finché la società non impiega più di dieci collaboratori a tempo pieno in media annua.
La costituzione avviene mediante la redazione di un atto pubblico, nel quale sono definiti gli statuti, i singoli conferimenti e gli organi al momento della costituzione. Solo con l’iscrizione nel registro di commercio la SA è considerata giuridicamente costituita — prima di tale iscrizione essa esiste come società semplice con le relative condizioni di responsabilità.