La ditta individuale (DI)

Condizioni di base

  • La titolare o il titolare è una sola persona fisica.

  • La persona deve avere l’esercizio dei diritti civili, ossia essere, in linea di principio, maggiorenne e capace di discernimento.

  • Non è richiesto alcun capitale minimo. L’attività può essere avviata senza una costituzione formale né un atto pubblico.

  • La ditta, ossia il nome ufficiale dell’impresa, deve contenere il cognome della titolare o del titolare. Sono ammesse aggiunte di fantasia o riferimenti all’attività, ad esempio «M. Keller Creative Studio», purché siano conformi alle disposizioni legali.

  • Iscrizione nel registro di commercio:

    • L’iscrizione è di principio obbligatoria se nell’ultimo esercizio è stata realizzata una cifra d’affari di almeno CHF 100’000.00. Si sommano le cifre d’affari delle ditte individuali appartenenti alla stessa persona. Le libere professioni e l’agricoltura sono esentate, salvo che l’attività sia esercitata in forma commerciale.

    • Al di sotto di questa soglia, è possibile iscriversi volontariamente. L’iscrizione può, in particolare, rafforzare la credibilità dell’impresa e conferisce alla ditta la protezione prevista dalla legge.

  • Contabilità:

    • Se la cifra d’affari dell’ultimo esercizio è inferiore a CHF 500’000.00, è sufficiente una contabilità semplificata delle entrate, delle uscite e del patrimonio.

    • A partire da una cifra d’affari di CHF 500’000.00 realizzata nell’ultimo esercizio, la ditta individuale deve tenere la contabilità e presentare i conti conformemente agli art. 957 segg. CO.

  • Responsabilità: la titolare o il titolare risponde personalmente e illimitatamente degli impegni dell’impresa, anche con il proprio patrimonio privato.

Basi legali della ditta individuale

Le principali disposizioni applicabili si trovano nel Codice delle obbligazioni svizzero, in particolare:

  • le disposizioni relative alla ditta, in particolare gli art. 944 e 945 CO, che disciplinano la formazione della ditta di un’impresa individuale;

  • le disposizioni relative alla contabilità e alla presentazione dei conti, in particolare gli art. 957 segg. CO.

Ordinanza sul registro di commercio

L’obbligo d’iscrizione è disciplinato dall’art. 931 CO. L’Ordinanza sul registro di commercio (ORC) regola le modalità della notificazione e dell’iscrizione.

Gli emolumenti del registro di commercio sono stabiliti dall’Ordinanza sugli emolumenti in materia di registro di commercio (OEm-RC).

Costituzione di una ditta individuale
Forfait CHF 280.–

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